L’amministrazione di sostegno è stata introdotta dalla legge 6/2004.
Attraverso l’amministrazione di sostegno si intendono di tutelare, con minori limitazioni rispetto all’interdizione ed all’inabilitazione, i soggetti parzialmente privi di autonomia, attraverso interventi di sostegno temporaneo o permanente.
L’amministrazione di sostegno è uno strumento alternativo rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, nel senso che essi non possono coesistere.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno mantiene la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Possono essere beneficiari dell’amministrazione di sostengo le persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Il ricorso per l'amministrazione di sostegno può essere presentato dal potenziale beneficiario, dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, curatore, dal pubblico ministero, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali.
Nel ricorso per l'amministrazione di sostegno dovranno essere inserite le generalità del beneficiario, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Per l’amministrazione di sostegno è competente il giudice tutelare. E’ il luogo dove vive il beneficiario a radicare la competenza del giudice per l’amministrazione di sostegno.
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